A seguito dell’entrata in vigore della Legge 191/23 pubblicata in gazzetta ufficiale n.293 il 16 dicembre2023, che con l’articolo 13-ter stabilisce l’obbligo, per chiunque conceda in locazione breve una unità immobiliare ad uso abitativo, alla dotazione di estintori portatili che dovranno essere posizionati in prossimità degli accessi e/o in aree di maggior rischio nella regola di 1 ogni 200mq con un minimo di 1 estintore per piano.
Un ambiente sicuro non solo offre tranquillità agli ospiti, ma può anche essere considerato un valore aggiunto per la vostra proprietà e per i servizi proposti. La sicurezza è un investimento che paga in serenità e fiducia degli ospiti.
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Consulta il D.L. 191/23.
“Le unita’ immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalita’ turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unita’ immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonche’ di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimita’ degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.”